Nuova normativa sulle ricette mediche: obbligo di indicare il principio attivo
Roma, Giovedì, 16 Agosto 2012 - Da ferragosto è entrato in vigore la normativa che obbliga il medico ad indicare nella ricetta il principio attivo del farmaco di modo che il farmacista possa dare al paziente il farmaco equivalente a carico del servizio sanitario nazionale. Il comma 11-bis del decreto- legge n. 95/2012 prevede per le prescrizioni effettuate su ricetta del SSN per pazienti trattati per la prima volta per una patologia cronica o per un nuovo episodio di patologia non cronica (ad esempio, per un nuovo episodio di tonsillite, a distanza di tempo da altro episodio analogo) e non per le prescrizioni su terapie già iniziate, l'obbligo per il medico di indicare sempre sulla ricetta la denominazione del principio attivo del farmaco accompagnata, ovviamente, dagli altri elementi identificativi del medicinale: dosaggio, forma farmaceutica e, se necessaria, via di somministrazione. Tale indicazione sarà necessaria e sufficiente per ottenere la consegna, da parte del farmacista, del medicinale con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.
Il Ministero della Salute chiarisce con una nota che "Se più medicinali hanno il prezzo più basso, potrà essere consegnato uno qualsiasi di essi, eventualmente secondo la preferenza dell’assistito. Resta ferma la possibilità dell’assistito di chiedere al farmacista un farmaco a prezzo più alto, ma in questo caso egli dovrà corrispondere al farmacista una somma pari alla differenza fra i due prezzi."
Inoltre aggiunge che "Nel prescrivere il medicinale destinato alla cura di una malattia cronica di un nuovo paziente o alla cura di un nuovo episodio di malattia non cronica, il medico ha facoltà di aggiungere all’indicazione del principio attivo, sempre obbligatoria, l’indicazione di un farmaco specifico a base di quel principio attivo (e cioè un medicinale con nome di fantasia o un medicinale con denominazione generica, costituita dalla denominazione del principio attivo seguita dalla denominazione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco). Questa semplice aggiunta dell’indicazione di uno specifico medicinale, tuttavia, non è vincolante per il farmacista, che dovrà, invece, attenersi alle richiamate norme del decreto-legge n. 1 /2012.
Egli, quindi, consegnerà il medicinale specificato dal medico soltanto se questo ha il prezzo più basso fra i prezzi dei medicinali in commercio di uguale composizione. Se il medicinale specificato in ricetta ha un prezzo più alto, il farmacista dovrà sempre consegnare all’ assistito uno dei farmaci di uguale composizione avente il prezzo più basso (fatta salva la ricordata possibilità del paziente di chiedere la consegna del farmaco a prezzo più alto, previa corresponsione della differenza fra i due prezzi)."
Inoltre il medico dopo la denominazione del principio attivo può specificare un determinato medicinale aggiungendo la clausola di “non sostituibilità” del medicinale specificato. Il medico, tuttavia, sarà tenuto a motivare nella ricetta stessa le ragioni dell’apposizione di detta clausola.
Soltanto quando è presente tale motivazione la ricetta contenente la clausola di non sostituibilità potrà ritenersi conforme alla previsione normativa e potrà legittimare, pertanto, la consegna all’assistito del medicinale indicato dal medico, previa corresponsione da parte del cliente della eventuale differenza fra il prezzo del medicinale e il prezzo di rimborso stabilito, per i medicinali di quella composizione, dall’Agenzia italiana del farmaco."


